Condizioni di Acquisto
ARTICOLO 1 - PROPOSTA ED ACCETTAZIONE
1.1.
L'accettazione scritta dell'Ordine da parte del Fornitore oppure
l'inizio dell'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore costituirà
accettazione da parte del Fornitore dell'Ordine e di queste Condizioni
Generali di Acquisto.
1.2. Qualsiasi modifica di queste
Condizioni Generali di Acquisto dovrà essere espressamente accettata per
iscritto dall'Acquirente.
ARTICOLO 2 - OBBLIGAZIONI ED ADEMPIMENTO
2.1.
Il Fornitore dovrà eseguire l'Ordine in conformità a quanto stabilito
in queste Condizioni Generali d'Acquisto. Il Fornitore dovrà fornire
all'Acquirente tutte le informazioni che di volta in volta l'Acquirente
richieda in relazione alle Forniture e dovrà altresì informare
tempestivamente l'Acquirente se, in qualsiasi momento, il Fornitore si
trovi impossibilitato od in ritardo oppure venga a conoscenza di
qualsiasi circostanza che possa porlo nella situazione di essere
impossibilitato od in ritardo nell'esecuzione di qualunque porzione
delle proprie Forniture.
2.2. L'Acquirente si riserva il diritto
di variare l'Ordine in qualunque momento. Ogni variazione di tale genere
sarà realizzata tramite una revisione scritta dell'Ordine, accettata
secondo le modalità di cui al precedente articolo 1.
2.3. Il
Fornitore non può cedere, alienare, sub fornire o subappaltare tutto o
parte dell'Ordine senza il previo consenso scritto dell'Acquirente e
senza l'espressa accettazione scritta delle Condizioni Generali
d'Acquisto e di ogni altra disposizione contenuta nell'Ordine da parte
del (a seconda dei casi) cessionario, acquirente o subfornitore.
L'accettazione della cessione da parte dell'Acquirente e/o del
subcontraente non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità ed
obbligazioni derivanti dall'Ordine.
ARTICOLO 3 -CONSEGNA
3.1.
Le Forniture devono essere consegnate sdoganate DDP - Delivered Duty
Paid presso l'indirizzo specificato nell'Ordine. La proprietà sulle
Forniture verrà trasferita al momento della consegna presso l'indirizzo
indicato nell'Ordine. Il passaggio del rischio relativo alle Forniture
passerà all'Acquirente al momento della consegna, secondo i termini di
resa appena indicati.
3.2. La consegna si riterrà avvenuta quando
il Fornitore abbia consegnato i beni (in termini di descrizione,
qualità e quantità) all'indirizzo disposto nell'Ordine. Per ogni
consegna realizzata dal Fornitore, dovrà essere procurato in duplicato
dal Fornitore stesso un documento di spedizione contenente le stesse
informazioni della fattura, tranne l'indicazione del prezzo. L'Ordine
dovrà ritenersi eseguito quando: (i) tutte le Forniture siano state
consegnate e/o fornite in conformità con quanto disposto dall'Ordine e
siano state accettate dall'Acquirente; (ii) tutti i documenti stabiliti
nell'Ordine e/o tutti i documenti ed i certificati richiesti per la
messa in opera e la manutenzione delle Forniture in conformità con le
disposizioni vigenti siano stati ricevuti ed accettati dall'Acquirente.
3.3.
Le Forniture dovranno essere consegnate nella data indicata
nell'Ordine. Non saranno accettate consegne parziali od anticipate senza
il previo consenso scritto dell'Acquirente.
ARTICOLO 4 - PROGRAMMA DI CONSEGNA - PENALI RITARDO
Qualora
il Fornitore non rispetti il programma di consegna ma l'Acquirente
decida di non risolvere l'Ordine, l'Acquirente potrà richiedere al
Fornitore, senza necessità di preavviso, il pagamento di una penale in
una somma pari al 1% del valore dell'Ordine, imposte escluse, per ogni
giorno di ritardo, fino ad un massimo, per ogni singola ipotesi di
ritardo, equivalente al 10% del valore dell'Ordine. Si avrà
compensazione automatica tra il valore delle penali ed ogni somma ancora
dovuta dall'Acquirente al Fornitore, siano tali somme esigibili oppure
no al momento in cui si realizza la compensazione. E' fatto salvo il
diritto dell'Acquirente di chiedere il risarcimento del danno ulteriore,
anche in caso di applicazione e pagamento della penale per ritardata
consegna.
ARTICOLO 5 - CONSEGNA PARZIALE - DIFFORMITA' NELLA CONSEGNA
5.1.
Qualora il Fornitore consegni soltanto una parte dell'Ordine oppure
qualora soltanto una parte della consegna sia conforme a quanto disposto
nell'Ordine, l'Acquirente potrà, a propria scelta, applicare le
previsioni dell'Articolo 4 limitatamente a quelle parti dell'Ordine non
consegnate o difformi dai requisiti disposti nell'Ordine.
5.2.
Nell'eventualità di una consegna parziale o difforme, le previsioni di
questa clausola non pregiudicano la facoltà dell'Acquirente di: (i)
risolvere l'intero Ordine in conformità con quanto disposto
nell'Articolo 16; (ii) richiedere il risarcimento per qualsiasi danno,
perdita, costi o spese che abbia sostenuto a causa dell'inadempimento
del Fornitore; e/o (iii) richiedere l'applicazione delle penali
calcolate sul valore complessivo dell'Ordine, imposte escluse.
ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL FORNITORE PRIMA DELLA SPEDIZIONE
6.1.
Il Fornitore darà all'Acquirente od a persone indicate dall'Acquirente
libero accesso al proprio stabilimento od a quello dei propri
subappaltatori/subfornitori od a qualsiasi altro luogo dove siano
realizzate operazioni correlate all'Ordine, con la finalità di
permettere di verificare lo stato di esecuzione dell'Ordine ed i suoi
progressi.
6.2. Il personale dipendente o incaricato dal
Fornitore rimarrà comunque sotto la completa responsabilità del
Fornitore anche nel caso in cui, al fine di eseguire le obbligazioni
assunte con l'Ordine, debba lavorare presso l'Acquirente, o uno
qualunque dei clienti dell'Acquirente.
ARTICOLO 7 - IMBALLAGGIO - TRASPORTO
7.1.
Il Fornitore è responsabile dell'imballaggio delle Forniture e della
verifica che le Forniture siano assemblate, imballate e protette in modo
idoneo.
7.2. Il Fornitore dovrà redigere un inventario per
ciascuna spedizione. L'inventario dovrà contenere tutti i dettagli
necessari per identificare i pacchi (estremi dell'ordine, tipo e
quantità delle Forniture, nome del vettore, estremi della spedizione)
come disposto nell'Ordine.
7.3. Per il caso in cui le Forniture
dovessero essere danneggiate durante il loro stoccaggio, trasporto,
consegna o comunque prima della loro accettazione, il Fornitore si
impegna a reperire e fornire, a sue spese e pericolo, sostituzioni
identiche per ogni elemento danneggiato o smarrito, entro i termini
previsti nel piano di consegna. L'Acquirente, senza pregiudizio alcuno
all'esercizio di diritti o rimedi previsti a norma di legge a causa di
un tale inadempimento, potrà, a sua scelta, (a) risolvere l'Ordine senza
preavviso nè indennizzo alcuno; (b) rigettare le Forniture; (c)
trattenere il pagamento per intero od in parte.
ARTICOLO 8 - PREZZI
I
Prezzi indicati nell'Ordine sono omnicomprensivi, fissi e non
rivedibili, dopo la detrazione degli sconti, e comunque includono (senza
alcuna eccezione): imposte e tasse, stoccaggio, imballaggio,
assicurazione, dazio doganale e trasporto pagato fino all'indirizzo di
consegna. La valuta degli importi riportati nell'Ordine è anche la
valuta di pagamento. I prezzi non sono soggetti ad alcuna forma di
revisione, in funzione di variazioni nei rapporti di cambio od
altrimenti.
ARTICOLO 9 - FATTURAZIONE
9.1. Il Fornitore emetterà fatture in tre copie, da consegnare all'Acquirente presso l'indirizzo indicato nell'Ordine.
9.2.
Le fatture dovranno essere accompagnate dalla documentazione che prova
l'avvenuta corretta esecuzione dell'Ordine e dovranno contenere:
1) Tutti i riferimenti, numero e data dell'ordine, e del relativo progetto;
2) Una descrizione completa delle Forniture, nonché il numero e la data della bolla di accompagnamento della spedizione;
3)
Il prezzo delle Forniture, imposte escluse, l'importo dell'IVA, delle
imposte, dell'assicurazione e del dazio doganale, nonché il prezzo
inclusivo delle imposte e di qualsiasi sconto applicabile;
4) La
data entro cui il pagamento deve essere effettuato in applicazione del
seguente Articolo 10; e, più in generale, tutte le informazioni che
debbano essere riportate dalla fattura al fine di conformarsi alla
normativa applicabile.
9.3. L'Acquirente si riserva il diritto di non accettare fatture non corrette nella sostanza e/o nella forma.
ARTICOLO 10 - PAGAMENTO
10.1.
Salvo che l'Ordine disponga diversamente ed a condizione che le
previsioni dell'Ordine siano regolarmente adempiute, le fatture conformi
alle disposizioni di cui al precedente Articolo 9 saranno saldate entro
90 giorni dalla data di ricevimento.
10.2. L'Acquirente avrà il
diritto di compensare qualunque fattura con qualsiasi somma che il
Fornitore debba all'Acquirente in base all'Ordine od a qualsiasi altro
titolo.
10.3. Il pagamento da parte dell'Acquirente del prezzo
stabilito nel contratto per le Forniture consegnate non costituirà
accettazione di esse e non libererà il Fornitore dalle proprie
responsabilità e dai propri obblighi.
ARTICOLO 11 - GARANZIA
11.1.
Il Fornitore garantisce all'Acquirente che le Forniture (i) sono
pienamente conformi alle previsioni dell'Ordine, le specifiche, i
progetti e la relativa documentazione; (ii) sono conformi alle migliori
pratiche industriali ed agli standard applicabili, nonché alla normativa
applicabile (inclusa qualsiasi regolamentazione delle esportazioni);
(iii) sono prive di qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di
lavorazione, di costruzione o di installazione; e (iv) sono nuove ed
idonee all'utilizzo che ne intende fare l'Acquirente.
11.2. La
Garanzia avrà una durata minima di due anni, decorrenti dalla data in
cui le Forniture sono messe in servizio (Articolo 13).
11.3. Il
Fornitore si impegna a sostituire tempestivamente, a sue spese,
qualunque parte difettosa delle Forniture. Qualsiasi parte sostituita,
secondo le disposizioni della Garanzia contrattuale o di qualunque altra
garanzia prevista dalla legge, sarà soggetto alla stessa clausola di
garanzia di cui al presente Articolo 11. Le spese di restituzione delle
parti difettose al Fornitore saranno a carico del Fornitore. Il
Fornitore si impegna a fornire parti di ricambio e qualunque altra parte
che possa essere richiesta durante l'intero funzionamento delle
Forniture. Qualora il Fornitore ometta di porre tempestivamente rimedio
ad un qualunque difetto o non conformità, l'Acquirente potrà
direttamente provvedere a tutte le opere necessarie, da realizzarsi a
spese del Fornitore. 11.4. Il periodo di Garanzia sarà prorogato per
tutta la durata in cui le Forniture si trovino fuori servizio, a partire
dal giorno in cui l'Acquirente abbia richiesto al Fornitore di
attivarsi per porre rimedio al difetto o non conformità fino alla data
in cui le Forniture in questione sono rimesse in servizio. Se una parte
fondamentale o principale di un elemento delle Forniture richiede
riparazione o sostituzione durante il periodo di Garanzia, la proroga e
rinnovazione della Garanzia si estenderà alla totalità di questo
elemento delle Forniture.
ARTICOLO 12 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE
12.1.
Il Fornitore sarà responsabile verso l'Acquirente e qualsiasi terzo, e
dovrà manlevare e rilevare indenne l'Acquirente contro qualsiasi
perdita, danno, costo e spesa di qualunque natura (sia che si tratti di
danni diretti, indiretti, materiali, immateriali, fisici oppure
economici, e sia che siano subiti dall'Acquirente, dal Fornitore oppure
da qualsiasi terzo), che derivi dalla violazione da parte del Fornitore
dei propri obblighi disposti dall'Ordine oppure da un atto illecito o
inadempimento. Il Fornitore sarà responsabile per le conseguenze dei
propri inadempimenti anche se imputabili a suoi impiegati, dirigenti,
amministratori, agenti, subappaltatori e/o fornitori.